Categorie: Insights, Pubblicazioni


16 Dic 2018

Lo scarso rendimento imputabile a ripetute malattie non legittima il licenziamento (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2018 – Alberto De Luca, Petra D’Andrea)

Con interessante percorso argomentativo, laCassazione con la sentenza del 7 dicembre 2018, n. 31763 si è pronunciata sulla possibilità di ricondurre i disservizi causati da continue e ripetute assenze per malattia ad ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La vicenda processuale tra origine dal licenziamento intimato ad una dipendente che era stata assente per brevi ma ripetuti periodi di malattia (157 giorni) senza, tuttavia, superare il periodo di comporto stabilito dal CCNL applicato, avendo ciò inciso in maniera negativa sull’organizzazione aziendale. La sentenza di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice, era stata dapprima riformata in giudizio d’appello, avendo la Corte ritenuto che il disservizio causato, anche in considerazione del fatto che il datore era fornitore di un servizio pubblico di trasporto urbano, ben poteva legittimare il licenziamento, richiamandosi peraltro ad un recente e peculiare orientamento seguito dalla Corte di Cassazione al riguardo (Sentenza n. 18678/2014).

La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimere giudizio di legittimità sull’argomento, ha ritenuto tuttavia di aderire ad altro orientamento, censurando la decisione della Corte d’Appello e rilevando che la mancata prestazione lavorativa da parte del dipendente in malattia (purché nell’ambito di predeterminati limiti di tempo) è prevista e tutelata dal codice civile, in un’ottica di bilanciamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere l’occupazione).

La specialità di tale tutela viene meno solo con il superamento del periodo di comporto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, oltre il quale, la conservazione del posto di lavoro non è più un obbligo in capo al datore di lavoro.

 

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