La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25355 del 9 ottobre 2019, ha affermato
che il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum o percipendium da
detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore, è tenuto ad allegare
circostanze di fatto specifiche e a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi
inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente
esplorative. L’antefatto che la Suprema Corte ha esaminato, è stato, in estrema
sintesi, il seguente. Un liquidatore di sinistri veniva licenziamento dalla
Compagnia Assicurativa presso cui prestava la propria attività lavorativa
all’esito di un procedimento disciplinare azionato nei suoi confronti per aver
tenuto una condotta gravemente colposa. In particolare, al lavoratore era stato
contestato di non aver effettuato in 18 episodi, prima di disporre i pagamenti,
tutta l’attività propedeutica ed istruttoria necessaria ad accertare il reale
verificarsi nonché la dinamica degli accadimenti relativi ai sinistri e delle
conseguenti lesioni denunciate. Il Tribunale di Cosenza aveva respinto
l’opposizione ex art. 1, comma 51, della L. 92/2012, proposta dal lavoratore e
dalla Compagnia assicurativa avverso l’ordinanza emessa nella fase sommaria.
Con essa, in parziale accoglimento dell’impugnativa di licenziamento, era stato
dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannata la Compagnia Assicurativa
al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto. La Compagnia assicurativa proponeva reclamo in appello ed il
lavoratore si costituiva proponendo reclamo incidentale. La Corte distrettuale
riteneva insussistenti i 18 episodi contestati, osservando, peraltro, che
“il ragguardevole carico di lavoro attribuito al lavoratore rendesse
(comunque) inesigibile (ndr avesse comunque reso inesigibile) la conoscenza
delle anomalie che, invero, erano state (asseritamente) rilevate, dalla parte
datoriale, solo a seguito di una dispendiosa e merita attività di
indagine”. La Corte di appello territorialmente competente accoglieva così
il reclamo incidentale del lavoratore ed annullava il licenziamento ad esso
intimato, ordinando: – da un lato, alla Compagnia assicurativa di reintegrare
il lavoratore e condannandola al versamento, con decorrenza dalla data di
licenziamento a quella di effettiva reintegra, dei contributi previdenziali e
assistenziali, oltre interessi, – dall’altro, al lavoratore di restituire la
somma pari a 8 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori
dalla percezione al soddisfo. Non solo. La Corte d’Appello rigettava l’eccezione
di compensazione dell’aliunde perceptum o percipendium sollevata da parte
datoriale, sostenendo che non erano stati offerti “elementi specifici,
idonei a dar conto di un minor danno da risarcire”. Avverso tale sentenza,
la Compagnia assicurativa proponeva ricorso, affidato a quattro motivi, e il
lavoratore resisteva con controricorso. Di nostro interesse, si rivela soltanto
il quarto motivo di impugnazione con cui l’Impresa di Assicurazione ha
denunciato l'”omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio; la critica afferisce al rigetto
dell’eccezione di aliunde perceptum et percipendium; la parte ricorrente imputa
alla Corte di Appello di non aver effettuato i necessari approfondimenti al
riguardo, come era invece, suo onere”. La Suprema Corte, nel rigettare il
predetto motivo di impugnazione, ha, tra le altre, sottolineato come la Corte
d’appello avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo
cui “il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum o percipiendum da
detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di
fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su
di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi
inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente
esplorative (ex plurimis, Cass. Nr. 4999 del 2017)”.
Clicca
qui per
continuare a leggere la nota a sentenza.