Sarebbe
improprio dire che, almeno sino a quando non sarà concluso il periodo di
emergenza Covid-19, il datore di lavoro è libero di decidere se adottare la
modalità di svolgimento del lavoro per i suoi dipendenti, in modalità di lavoro
agile. Ciò si evince dal DPCM del 11 marzo in cui è previsto che sia attuato il
massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza.
Le
aziende che non hanno voluto attivare il Lavoro Agile – o Smart Working, come
molti preferiscono chiamarlo – in caso di contagio del virus contratto nello svolgimento
dell’attività lavorativa in azienda, potrebbero trovarsi a dover giustificare
le proprie decisioni.
Sino
a quando sarà in corso l’emergenza, infatti, il lavoro in modalità “Agile”
rappresenterà infatti una vera e propria misura di prevenzione che il datore di
lavoro deve adottare per evitare di esporre al contagio il proprio personale.
Occorre
infatti tener presente che in capo al datore di lavoro sussiste un
preciso obbligo di protezione della salute psico-fisica del prestatore di
lavoro che trova la propria fonte nell’art. 2087 cod. civ.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.
L’obbligo di prevenzione di
cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare (i) le misure
tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività
esercitata; (ii) le misure generiche dettate dalla comune prudenza; (iii) tutte
le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del
lavoratore secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e della
tecnica.
Dunque, ai sensi dell’art.
2087 Cod. Civ. la responsabilità per violazione di obblighi è configurabile nel
caso in cui il comportamento del datore di lavoro costituisca inadempimento di
una regola di condotta preesistente al fatto lesivo e, quindi, quando il datore
di lavoro
- ha violato una misura di sicurezza espressamente prevista
dalla legge e/o ragionevolmente individuata e/o individuabile prima del
verificarsi dell’evento dannoso;
- non ha adottato le misure di prevenzione e di sicurezza volte
a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore anche tenuto conto di
particolari e persistenti situazioni concrete che influenzino il corso
dell’attività aziendale (come nel nostro caso, con il diffondersi della
pandemia del Covid-19).
Ne
consegue che la violazione di questo obbligo comporta il rischio che sia
imputata al datore di lavoro la responsabilità in questo caso (i) di un
eventuale contagio di un lavoratore per effetto della frequentazione degli
uffici, (ii) della diffusione del COVID-19 in considerazione del contatto tra
più soggetti presso la sede di lavoro, con la conseguenza che possa essere
chiamato a risarcire il lavoratore o i soggetti contagiati per l’eventuale
danno patito e a rispondere dei reati che danno origine alla responsabilità
amministrativa della società.
Da ultimo si sottolinea che
la rilevanza della previsione contenuta nell’art. 2087 Cod. Civ. emerge
soprattutto nella lettura combinata con la disposizione contenuta nell’art. 25 septies,
D. Lgs. n. 231/2001 che prevede tra i reati che danno origine alla responsabilità
amministrativa della società, l’omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) e le
lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.) quali conseguenze della
violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
In questo caso, le sanzioni
a cui sarà soggetto l’ente potranno essere di carattere pecuniario e
interdittivo.
Indubbiamente,
questo sarebbe un prezzo molto alto da pagare per i datori di lavoro che da
molteplici punti di vista si ritrovano, oggi, a fronteggiare – talvolta con
mezzi e risorse ridottissime – le conseguenze COVID-19 e ad evitare il blocco
totale dell’attività aziendale.
In definitiva, il
datore di lavoro non può abbassare la guardia. E in questo contesto si
inserisce il Protocollo per la
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che le Parti Sociali hanno siglato il 14 marzo 2020.
Fin dall’introduzione, il Protocollo
sancisce che si ritiene prioritario l’obiettivo di coniugare la prosecuzione
delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative e fa intendere che
il lavoro agile, unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere gli
ammortizzatori sociali e assieme ad altre soluzioni organizzative
straordinarie, rappresenta una misura che favorisce il contenimento della
diffusione del virus.
In particolare, poi al punto 8 “Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile, rimodulazione dei livelli produttivi” si prevede che, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese dovranno:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi
dalla produzione;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli
produttivi;
• prevedere un piano di turnazione dei dipendenti
dedicati alla produzione;
• utilizzare il lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
• nel caso in cui vengano utilizzati
ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare la possibilità di assicurare
che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori
sociali disponibili (par, rol, banca ore)
• nel caso in cui l’utilizzo dei predetti istituti
non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non
ancora fruiti;
• annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali.
Lo stesso Protocollo, per le aziende a cui si applica, contiene le linee guida per l’adozione da parte delle aziende di protocolli di sicurezza in attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo u.s. e prevede la creazione in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS.
Fonte: Agendadigitale.eu