Il 7 ottobre 2019 il
Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla “Protezione degli individui
che segnalano violazioni delle norme comunitarie”
(c.d. whistelblowers), ossia coloro
che all’interno del territorio dell’Unione Europea riferiscono di comportamenti
scorretti di cui sono venuti a conoscenza nel luogo di lavoro.
Gli Stati Membri dell’Unione
hanno due anni di tempo dalla pubblicazione – prevista
a breve – della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione, per recepire
le norme comunitarie all’interno del diritto nazionale.
Il provvedimento intende armonizzare all’interno dell’Unione Europea la disciplina sul whistelblowing, dando l’opportunità a tutti i Paesi di modellare la propria normativa nazionale sulla base dei migliori standard e pratiche internazionali.
In questo contesto, la legge
italiana 179/2017 sarà interessata da numerosi cambiamenti.
Il
confronto tra la normativa italiana e la direttiva UE
Il primo aspetto destinato
ad essere modificato riguarda l’ambito di applicazione. Mentre la legge
italiana si applica solo alle imprese che hanno adottato modelli di gestione e
controllo (c.d. “modello organizzativo 231”), la direttiva riguarda tutte le
imprese private con più di cinquanta dipendenti o con un fatturato annuale
superiore a dieci milioni di euro (a prescindere, dunque, dall’applicazione
del modello 231). Restano, quindi, esentate le piccole e medie imprese, salvo
quelle operanti nei settori ad alto rischio (es. rischio finanziario o rischio
riciclaggio). Per quanto riguarda il settore pubblico, la direttiva UE lascia
la libertà agli Stati di esentare i Comuni con meno di diecimila abitanti e gli
enti pubblici con meno di cinquanta dipendenti.
La direttiva allarga,
inoltre, il campo dei soggetti tutelati, comprendendo non solo i
lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi, freelance, consulenti,
appaltatori, fornitori, volontari, tirocinanti etc. La protezione è estesa
anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.
Le autorità pubbliche e le
imprese che ricevono una segnalazione sono tenute a darne seguito entro tre
mesi, pena la possibilità, per l’informatore, di rendere pubbliche le
informazioni (es. utilizzando internet o social media).
Inoltre, rispetto alla
normativa italiana che parla di “canali informativi”, la direttiva prevede la designazione
di un referente aziendale (ufficio o persona) incaricato di ricevere la
segnalazione da riscontrare entro tre mesi.
La direttiva europea estende
anche i settori oggetto delle segnalazioni. Mentre nella normativa
italiana gli ambiti interessati dalle segnalazioni riguardano gli illeciti di
cui al D.Lgs. 231/2001 (c.d. “reati presupposto”), la direttiva europea
include, invece, ulteriori settori, quali gli appalti pubblici, i servizi
finanziari, la tutela della privacy e della protezione dei dati etc.
Da ultimo, per quanto
attiene alle segnalazioni anonime, mentre in Italia, nel settore pubblico, è
prevista l’identificazione del segnalante e in ambito privato le segnalazioni
anonime sono ammesse, la direttiva ammette l’anonimato, lasciando agli Stati la
facoltà di decidere se gli enti e le autorità pubbliche siano obbligati ad
accettare questo tipo di segnalazioni.