COMMISSIONE LAVORO: GLI EMENDAMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE E SULL’APPRENDISTATO (ITALIA OGGI, 17 APRILE 2014, PAG. 31)
Il D.L. 34/2014, all’esame della commissione parlamentare permanente, verrà votato in Aula a partire da martedì 22 aprile.
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Il D.L. 34/2014, all’esame della commissione parlamentare permanente, verrà votato in Aula a partire da martedì 22 aprile.
Con messaggio Inps 4152/14, diffuso ieri, l'Istituto è intervenuto per chiarire che il recupero del contributo addizionale Aspi (1,4%) (previsto per chi stabilizza contratti a tempo determinato) potrà riguardare anche i lavoratori assunti in apprendistato dopo un precedente contratto a termine.
La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza del 3 aprile scorso, ha statuito la nullità della clausola di apposizione del termine apposto al contratto di lavoro per superamento del limite percentuale del 15% imposto nel settore delle poste dall’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001.
La Commissione Europea ha proposto ieri la creazione di una nuova piattaforma comunitaria - che raggrupperà funzionari degli ispettorati del lavoro, autorità fiscali ed enti responsabili di gestire i flussi migratori - al fine di lottare contro il lavoro in nero.
La seconda fase del Jobs Act avrà ad oggetto la riforma degli ammortizzatori sociali. Tra questi, particolare interesse ruota attorno alla cassa integrazione in deroga rispetto alla quale il disegno di legge delega all’esame del Governo prevede una stretta su requisiti e durate. Per l’anno in corso, inoltre, il budget stanziato è di 1,7 miliardi di euro, uno in meno rispetto al 2013, di cui appena 400 milioni già divisi tra le Regioni.
Il prossimo 12 aprile scade il termine per la presentazione delle domande di accesso al bonus contributivo di 190 euro al mese, previsto in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, da imprese che occupavano meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha risposto negativamente all’Interpello n. 10/2014, con il quale era stato richiesto se il personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound (così come possibile per gli addetti ai centralini telefonici privati) potesse essere assunto con contratto di lavoro intermittente, a prescindere dai requisiti anagrafici e oggettivi.
Il testo del riscritto comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 prevede l’unica condizione che le aziende devono rispettare in caso di ricorso al nuovo contratto a termine costituito dal limite massimo fissato nella misura del 20% dell’organico complessivo.