Categorie: Insights, Giurisprudenza


1 Mag 2018

Svolgere attività lavorativa durante un congedo può essere causa di licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6893 del 20 marzo 2018, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente per aver svolto altra attività lavorativa durante le giornate di congedo per gravi motivi familiari. Nel caso di specie, a seguito di indagini disposte dal datore di lavoro, era emerso che il lavoratore “con precisa osservanza di orari” si recava presso la sede della società immobiliare di cui era amministratore e responsabile tecnico nei giorni in cui fruiva del congedo in questione. La Corte, innanzitutto, ha considerato, richiamando un proprio orientamento, che i controlli investigativi disposti dal datore di lavoro erano stati legittimi, poiché giustificati dal sospetto della “perpetrazione di illecitida parte del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa ed effettuati al di fuori dell’orario di lavoro. Dopodiché la Corte ha evidenziato la gravità oggettiva della condotta, per aver il lavoratore utilizzato il congedo (riconosciuto “per gravi e documentati motivi familiari”) per scopi ad esso estrani e, per di più, vietati (secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 53/2000 “Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro (…) e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa”). Sul punto la Corte ha, oltretutto, richiamato un proprio orientamento secondo il quale “l’uso del congedo per svolgere una diversa attività lavorativa configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idonea ad integrare una giusta causa di licenziamento”. A ciò aggiungasi, a parere della Corte, che una simile condotta è lesiva della buona fede del datore di lavoro che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente. Infine la Corte ha osservato che non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza di violazioni (come nel caso di specie) di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

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