La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019, ha chiarito che nell’ambito
di una procedura collettiva di riduzione del personale
- deve
ritenersi illegittimo il licenziamento
del lavoratore occupato obbligatoriamente, se al momento della cessazione
del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva e
- che
le conseguenze della annullabilità
del licenziamento devono essere ricondotte a quelle attivabili in caso di
recesso illegittimo accertata la violazione
dei criteri di scelta.
I fatti di causa
Un
dipendente assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio aveva
impugnato giudizialmente il licenziamento intimatogli nell’alveo di una
procedura collettiva. Il lavoratore aveva basato l’impugnazione sull’assunto
che, con il suo licenziamento, il datore avesse violato la c.d. quota di
riserva prevista per legge. Il ricorso del lavoratore veniva accolto in
primo e secondo grado, con condanna della società alla sua reintegrazione nel
posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell’indennità risarcitoria pari a
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Avverso la decisione di
merito la società soccombente ricorreva in cassazione.
La decisione della
Corte di Cassazione
La
Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società datrice di lavoro,
ha osservato preliminarmente che nel caso di specie trova applicazione l’art.
10, comma 4, della legge 68/199. Secondo detta norma è annullabile il licenziamento
per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei
confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente qualora il numero dei lavoratori
rimanenti occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva.
La
ratio della norma è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti
individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza
percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette,
originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge.
In
questo contesto la Corte di Cassazione ha evidenziato che le risultanze dei giudici
di merito non potevano essere riesaminate in sede di legittimità,
considerandole comunque sufficienti a sorreggere la decisione. I giudici di
merito avevano, infatti, concordemente ritenuto incontestata la sussistenza in
capo alla società dei requisiti per l’assunzione ai sensi della normativa sul
collocamento obbligatorio e che, con il licenziamento del lavoratore, fosse
stata violata la quota di riserva.
Ciò
detto, a parere della Corte di Cassazione, la tutela applicabile al lavoratore
è riconducibile all’ipotesi astratta dell’annullamento del recesso per
violazione dei criteri di scelta, che sussiste “allorquando i criteri di
scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o
illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni
legali o collettive” (Cass. n. 12095/2016). Pertanto, nella fattispecie in
esame trova applicazione il comma 3, dell’art. 5 della Legge 223/1991 secondo
il quale “qualora il licenziamento sia
intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure
richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo
del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri
di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18”.
Non,
infatti, può considerarsi legittima, la scelta del datore di lavoro, che in violazione ad una disposizione di legge,
include tra i licenziandi un lavoratore occupato obbligatoriamente superando il
limite della quota di riserva. Ciò in quanto, se da un lato non si può non
tenere conto del legittimo interesse dell’imprenditore al ridimensionamento
dell’organico allo scopo di fronteggiare una situazione di crisi economica
dall’altro non può non tenersi conto dell’interesse del lavoratore assunto
obbligatoriamente alla conservazione del posto di lavoro.
Questa
conclusione, secondo la Corte di Cassazione, appare conforme ad una ratio della
disciplina finalizzata a garantire il rispetto delle quote di riserva e degli
obblighi di assunzione del disabile che solo una tutela di tipo ripristinatorio
della posizione lavorativa del licenziato può garantire.