La Corte di Cassazione, con la
sentenza del
24 febbraio 2020, n. 4879, ha affermato che la tutela reintegratoria prevista
dall’art. 18, comma 4, della L. 300/1970 in caso di “insussistenza del fatto
contestato” è applicabile altresì in caso di inesistenza della contestazione
ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del
licenziamento.
I fatti di
causa
La vicenda processuale da cui trae
origine la decisione della Suprema Corte ha visto il susseguirsi di due
decisioni allineate da parte dei giudici territoriali di merito.
Infatti, la Corte d’Appello,
confermando la sentenza del giudice di prime cure, aveva ritenuto:
- illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, per
insussistenza del fatto materiale contestato. Ciò in quanto non era stato
ravvisato alcun intento minatorio nella frase “io non ho nulla da perdere,
se mi faccio male io non mi faccio male da solo” pronunziata dal dipendente
come reazione al comportamento del datore di lavoro che gli aveva negato la
possibilità di godere delle ferie ad agosto; e
- violato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare,
evincibile dalla valutazione comparativa tra le circostanze di fatto enunciate
nella contestazione dell’addebito e le differenti ed ulteriori circostanze
enunciate nella lettera di licenziamento. In quest’ultima, infatti, si faceva
riferimento per la prima volta ad azioni di “ricatto, minaccia e lesione
dell’immagine aziendale” asseritamente poste in essere dal lavoratore.
Infine, alla stregua di tali rilievi
veniva confermata la correttezza della tutela reintegratoria applicata, senza
che rilevasse la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva
e fatto di modesta illiceità.
Avverso la decisione di secondo
grado, il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, deducendo che i
vizi procedurali, anche gravi, possono dare luogo solo ad una tutela
indennitaria ridotta, mentre le altre tutele possono applicarsi allorquando vi sia
sul piano sostanziale un difetto di giustificazione del licenziamento.
La
decisione della Corte di Cassazione
La
Corte di Cassazione ha osservato che in presenza di un licenziamento
formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell’obbligo di
motivazione, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre
sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perché variabile da un minimo
di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione
formale commessa (art. 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori).
In
ogni caso, secondo la Corte di Cassazione, resta ferma l’applicazione delle diverse
tutele previste dall’art. 18, commi 4°, 5° o 7° – in sostituzione della tutela
indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa – qualora emerga, su domanda del
lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento. Per ingiustificatezza del
licenziamento si intende l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo,
oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il
lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di
lavoro ai sensi dell’art. 5 della legge 604/1966.
La
Corte di Cassazione – di fronte alla dibattuta questione dell’individuazione
del regime di tutela applicabile in ipotesi di omessa iniziale contestazione di
taluni comportamenti – ha, quindi, statuito che “ove il licenziamento venga intimato senza
contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere
considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad
effetti risarcitori limitati”.
La
giustificazione della tutela reintegratoria sempre a parere della Corte, si
rinviene nel fatto che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è
prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato”, che
implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza
della contestazione.
A fronte di tutte le ragioni
menzionate, il ricorso della società datrice di lavoro è stato respinto, perché
considerato privo di ogni fondamento.