Niente quorum. Intervenga il legislatore sulla disciplina dei licenziamenti (Radiocor de Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2025 – Vittorio De Luca)
Il D.Lgs. n. 23/2015 è sopravvissuto al recente referendum dell’8 e 9 giugno che, con una affluenza del 30,6%, non ha raggiunto il quorum. Il risultato non sorprende ma l’abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015 sarebbe stata, comunque, poco rilevante dal punto di vista delle tutele offerte ai lavoratori.
Ricordiamo che il sistema delle ‘tutele crescenti’ era nato, nell’ambito della riforma del mercato del lavoro del 2014, per creare una disciplina organica dell’apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati, sia dai datori di lavoro con piu’ di 15 dipendenti sia da quelli ‘sotto-soglia’, ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Nelle intenzioni del legislatore la riforma avrebbe dovuto entrare in vigore gradualmente essendo, per l’appunto, prevista la sua applicazione solo per i nuovi rapporti di lavoro iniziati a partire da tale data.
Rispetto all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, gia’ profondamente modificato dalla ‘Riforma Fornero’ nel 2012, il D.Lgs. n. 23/2015 mirava a introdurre un nuovo sistema di tutele fondato su due principi. Il primo, l’introduzione di una indennita’ risarcitoria crescente in funzione dell’anzianita’ di servizio del dipendente interessato e, il secondo, la limitazione dell’ambito di applicazione della tutela reintegratoria. In effetti, la riforma in parola aveva previsto, in linea con le discipline adottate in Germania ed in Spagna, una rigida formula matematica parametrata sull’anzianita’ di servizio, per eliminare la discrezionalita’ dei giudici nella determinazione delle indennita’ risarcitorie.
Le nuove regole prevedevano una tutela risarcitoria, per le aziende con oltre 15 dipendenti, di 2 mensilita’ per ogni anno di anzianita’ di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilita’ (valori dimezzati per le imprese ‘sotto-soglia’, con limite massimo di 6 mensilita’).
Oggi, il D.Lgs. n. 23/2015 e’ profondamente diverso dalla sua formulazione originaria ed offre tutele pressoche’ sovrapponibili – e per alcuni versi anche migliori – rispetto a quelle dell’art. 18.
Il valore dell’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e’ stato, infatti, elevato dal ‘Decreto Dignita” che ha portato le mensilita’ da un minimo di 6 ad un massimo di 36. Inoltre, la Corte Costituzionale ha privato il D.Lgs.
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