Categorie: Insights, Normativa

Tag: Direttiva, Stati membri, Whistelblowing


4 Nov 2019

Whistleblowing: legge italiana e Direttiva UE a confronto

Il 7 ottobre 2019 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie (c.d. whistelblowers), ossia coloro che all’interno del territorio dell’Unione Europea riferiscono di comportamenti scorretti di cui sono venuti a conoscenza nel luogo di lavoro.

Gli Stati Membri dell’Unione hanno due anni di tempo dalla pubblicazione prevista a breve – della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione, per recepire le norme comunitarie all’interno del diritto nazionale.

Il provvedimento intende armonizzare all’interno dell’Unione Europea la disciplina sul whistelblowing, dando l’opportunità a tutti i Paesi di modellare la propria normativa nazionale sulla base dei migliori standard e pratiche internazionali.

In questo contesto, la legge italiana 179/2017 sarà interessata da numerosi cambiamenti.

Il confronto tra la normativa italiana e la direttiva UE

Il primo aspetto destinato ad essere modificato riguarda l’ambito di applicazione. Mentre la legge italiana si applica solo alle imprese che hanno adottato modelli di gestione e controllo (c.d. “modello organizzativo 231”), la direttiva riguarda tutte le imprese private con più di cinquanta dipendenti o con un fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro (a prescindere, dunque, dall’applicazione del modello 231). Restano, quindi, esentate le piccole e medie imprese, salvo quelle operanti nei settori ad alto rischio (es. rischio finanziario o rischio riciclaggio). Per quanto riguarda il settore pubblico, la direttiva UE lascia la libertà agli Stati di esentare i Comuni con meno di diecimila abitanti e gli enti pubblici con meno di cinquanta dipendenti.

La direttiva allarga, inoltre, il campo dei soggetti tutelati, comprendendo non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori, volontari, tirocinanti etc. La protezione è estesa anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.

Le autorità pubbliche e le imprese che ricevono una segnalazione sono tenute a darne seguito entro tre mesi, pena la possibilità, per l’informatore, di rendere pubbliche le informazioni (es. utilizzando internet o social media).

Inoltre, rispetto alla normativa italiana che parla di “canali informativi”, la direttiva prevede la designazione di un referente aziendale (ufficio o persona) incaricato di ricevere la segnalazione da riscontrare entro tre mesi.

La direttiva europea estende anche i settori oggetto delle segnalazioni. Mentre nella normativa italiana gli ambiti interessati dalle segnalazioni riguardano gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 (c.d. “reati presupposto”), la direttiva europea include, invece, ulteriori settori, quali gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la tutela della privacy e della protezione dei dati etc.

Da ultimo, per quanto attiene alle segnalazioni anonime, mentre in Italia, nel settore pubblico, è prevista l’identificazione del segnalante e in ambito privato le segnalazioni anonime sono ammesse, la direttiva ammette l’anonimato, lasciando agli Stati la facoltà di decidere se gli enti e le autorità pubbliche siano obbligati ad accettare questo tipo di segnalazioni.

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