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Tag: ferie, Licenziamento


27 Ott 2025

La Corte di Cassazione italiana riafferma l’obbligo di includere tutte le componenti ordinarie della retribuzione nelle ferie (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 27253 del 12 ottobre 2025, la Corte di Cassazione italiana (Sezione Lavoro) ha ribadito che la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il periodo di godimento delle ferie deve essere equivalente a quella percepita nei periodi di lavoro ordinario. In altre parole, il datore di lavoro deve includere anche le indennità legate alle mansioni svolte, se queste rappresentano una componente stabile e continuativa della retribuzione.

Il caso di specie riguardava un dipendente di una nota compagnia ferroviaria italiana, che svolgeva il ruolo di train manager. L’azienda, durante i periodi di ferie, non aveva incluso nella sua busta paga alcune voci come l’indennità di permanenza a bordo, quella per servizio fuori distretto, l’indennità di efficientamento e le provvigioni. Il lavoratore ha quindi chiesto il pagamento delle differenze retributive, sostenendo che tali somme costituivano parte integrante della sua normale retribuzione e, come tali, avrebbero dovuto essere regolarmente corrisposte.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la fondatezza delle pretese del lavoratore, riconoscendo che tali indennità erano strettamente collegate alle mansioni svolte e che la loro esclusione comportava una riduzione ingiustificata dello stipendio durante le ferie, tale da dissuadere il lavoratore dal goderne pienamente. L’esclusione di tali voci, secondo i giudici dell’appello, determinava una riduzione non giustificata del trattamento economico durante il periodo di ferie, in contrasto con il principio europeo di equivalenza retributiva, potenzialmente idonea a dissuadere il lavoratore dall’effettivo godimento del diritto al riposo annuale.

La Cassazione ha confermato tale decisione, richiamando la Direttiva Europea 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale europeo. Pertanto, durante il periodo di riposo, il lavoratore deve percepire una retribuzione “ordinaria”, che comprenda tutti gli elementi stabilmente collegati alla prestazione lavorativa.

La Suprema Corte ha anche precisato che una retribuzione ridotta durante le ferie può costituire un “deterrente economico”, inducendo i lavoratori a rinunciare al proprio diritto al riposo. Per questo motivo, qualsiasi voce retributiva che rifletta le condizioni abituali di lavoro – come indennità legate alla mobilità, provvigioni o compensi per disagi specifici – deve essere mantenuta anche durante le ferie.

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