L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”), con la nota n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha fornito agli ispettorati territoriali chiarimenti sulla procedura da seguire in caso di istanza di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015. Ciò con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa in forza di un «contratto di prossimità» carente del requisito della maggiore rappresentatività.

Normativa di riferimento

Il contratto a tempo determinato non può avere una durata complessiva superiore a 24 mesi o a quella più lunga prevista dal CCNL di settore, salvo la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, di stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

L’art. 8 del D.L. 138/2011, conv. nella Legge 148/2011, prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Le intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e alla produzione con riferimento, tra le altre, ai contratti a termine.  

I chiarimenti dell’INL

Nella nota in esame viene precisato che l’attività dell’Ispettorato deve limitarsi alla (i) verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto a termine, (ii) genuinità del consenso del lavoratore e (iii) sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, se si dovessero riscontrare delle violazioni di norme imperative (ad es. la mancanza delle causali giustificatrici), non sarà ammissibile il ricorso alla “procedura assistita”.

Nel caso sottoposto all’INL la deroga ai requisiti previsti dalla normativa sui contratti a termine derivava dalla regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 (cov. nella Legge 148/2011).

Al riguardo l’INL ha precisato che se i contratti di prossimità sono stati stipulati in violazione dell’art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – essi sono privi di effetti. Pertanto, non sarà possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato secondo la “procedura assistita” in applicazione di questi contratti di prossimità.

Sul punto poi l’INL ha richiamato le indicazioni fornite con la circolare n. 3/2018 inerenti alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati dalle associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. 138/2011.

In particolare, con questa circolare l’INL ha chiarito che i contratti di prossimità sottoscritti da soggetti “non abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni previste dai CCNL. In sede di accertamento, il personale ispettivo deve considerare questi contratti inefficaci ed adottare i conseguenti provvedimenti.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, nella stessa circolare l’INL ha affermato che laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo non stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò, secondo l’INL, comporta la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Nei giorni scorsi il cd. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha superato il vaglio delle Commissioni Finanza e Lavoro che, in sede referente, hanno approvato diversi emendamenti. Con specifico riferimento al contratto a tempo determinato, le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018 (cd. clausola di transizione). Le Commissioni parlamentari hanno, altresì, approvato l’emendamento secondo il quale, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore stesso. Inoltre, le Commissioni hanno deliberato l’introduzione della cd. somministrazione fraudolenta che si verifica qualora l’utilizzo di lavoratori somministrati è finalizzato ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Il testo del Decreto si è anche arricchito di un nuovo esonero contributivo in caso di assunzione di under 35 nel biennio 2019-220. Si tratta di uno sgravio parziale (nella misura del 50%) ed è concesso per 36 mesi. Infine le Commissioni, con riferimento all’offerta conciliativa di cui all’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 hanno proposto di aumentare i parametri da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità. Si attende ora di vedere se il testo subirà ulteriori emendamenti in sede di approvazione.