Il 6 giugno 2017, dando seguito a quanto definito nell’Accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, hanno adeguato i valori dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata. Non solo. Nell’accordo sono state anche adeguate l’indennità spettante in caso di trasferta e l’indennità di reperibilità nonché calcolate le nuove percentuali per il lavoro a cottimo.  In particolare, le parti stipulanti hanno ritoccato la misura del trattamento di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi, a decorrere dal 1° giugno 2017, sono i seguenti: (a) trasferta intera, Euro 42,85; (b) quota per il pasto meridiano o serale, Euro 11,73; (c) quota per il pernottamento, Euro 19,39. Resta invariato che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento. Per quanto concerne la reperibilità, le parti stipulanti hanno, tra le altre, previsto (a) che può essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: (i) oraria, (ii) giornaliera e (iii) settimanale; (b) che quella settimanale non può eccedere le due settimane consecutive su quattro e non deve comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi; (c) i nuovi valori, spettanti a decorrere dal 1° giugno 2017, della relativa indennità avente natura retributiva. Con riferimento, invece, al lavoro a cottimo è stato stabilito che le relative tariffe devono essere fissate dall’azienda così da garantire al lavoratore “di normale capacità e operosità” nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore a determinate percentuali dei minimi di paga che vanno dall’0,87% per la prima Categoria all’1,01% per la 5° Categoria Super.