Accesso alla Naspi alla luce della recente giurisprudenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione. La sua funzione è quella di fornire una tutela economica durante il periodo di transizione verso una nuova attività lavorativa. Sebbene il quadro normativo di riferimento sia consolidato, la sua applicazione pratica è oggetto di continua evoluzione e affinamento, principalmente attraverso l’interpretazione giurisprudenziale e le prassi amministrative dell’INPS.
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015 delinea i requisiti che il lavoratore deve possedere congiuntamente per poter beneficiare dell’indennità NASpI. Essi sono:
1. Stato di disoccupazione involontaria: Il presupposto fondamentale è la perdita dell’impiego non riconducibile a una libera scelta del lavoratore.
Pertanto, l’indennità spetta nelle seguenti ipotesi:
licenziamento per giustificato motivo soggettivo, oggettivo o per giusta causa;
dimissioni per giusta causa (o conseguenti ad atti persecutori o violenza di genere, cfr. Messaggio Inps n. 2549 del 03.08.2026) o rassegnate da neogenitori nel periodo tutelato (Circ. Inps 20.3.2023, n. 32);
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: o in sede protetta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/66); o in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici (circ. Inps 29.7.2015, n. 142);
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