Categories: Insights, Publications


27 Feb 2017

Secondment of workers in Italy: stopping the abuse (Il Giornale di Vicenza – Idea Impresa, 28 February 2017 – Vittorio De Luca, Gaia Morra)

Il D.lgs. 136/2016, entrato in vigore lo scorso 22 luglio, ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Il decreto, che ha abrogato il vecchio D. lgs. 72/2000, racchiude infatti in un unico testo le norme volte ad attuare sia la direttiva 96/71/CE che la più recente 2014/67/UE.    Le imprese straniere che distaccano in Italia, in forza delle nuove disposizioni, saranno d’ora in avanti tenute a garantire alla propria manodopera le medesime condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori italiani, se previste da disposizioni di legge. Per quanto concerne il settore delle costruzioni, inoltre, l’obbligo è esteso anche alle disposizioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del “Jobs Act”. Le condizioni di lavoro e di occupazione per le quali le imprese straniere saranno tenute alla parità di trattamento riguardano un elenco tassativo di materie quali orario di lavoro, sicurezza, ferie e, si noti bene, la materia salariale. Ma vi è di più. Pur nel rispetto dei principi di libertà di prestazione di servizi e di libera concorrenza tra le imprese comunitarie, il D.lgs.136/2016 ha inteso introdurre trattamenti economici e normativi minimi a favore dei lavoratori, anche attraverso l’introduzione dii maggiori controlli, per prevenire le forme elusive di distacco e finalmente rispondere alla carenza di effettività registratasi per le disposizioni che, fin dal 2000, regolavano il distacco di lavoratori in Italia. Le vecchie disposizioni, a differenza di Paesi come Francia e Svizzera dotati di una disciplina antielusiva molto efficace, infatti, in Italia erano rimaste sostanzialmente lettera morta. Per rimediare, il decreto ha introdotto, per tutte le imprese che distacchino lavoratori in Italia, l’obbligo di comunicare il distacco medesimo al Ministero del Lavoro almeno 24 ore prima dell’inizio del distacco stesso (e le successive modifiche, entro 5 giorni) designando un referente domiciliato in Italia tenuto alla conservazione dei documenti attinenti al distacco, nonché un referente tenuto al dialogo con le parti sociali. I nuovi obblighi, entrati in vigore il 26 dicembre scorso, inaugurano una nuova stagione: la direzione perseguita dal decreto è infatti quella di prevenire gli abusi, rafforzando e agevolando i controlli nei confronti delle distaccanti. Dunque, le imprese straniere che, in precedenza, non erano soggette ad obblighi di informazione preventiva nei confronti delle autorità locali per distaccare in Italia la propria manodopera, sono ora obbligate a comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro le informazioni indispensabili ai fini dell’accertamento della genuinità del distacco. Il tutto, al fine di neutralizzare le forme di distacco praticate, soprattutto da imprese stabilite nei cosiddetti “Paesi newcomers”, di recente ingresso nell’UE, in danno alla competitività delle imprese nazionali, in particolare le imprese del settore edile.

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