Categorie: Insights, Normativa


12 Mag 2011

TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO

Sono di sicura importanza le novità che verranno introdotte dal TU sull’apprendistato all’esame dei tecnici del Ministero del Lavoro. L’impianto generale del provvedimento ha il merito di aver sistematizzato le diverse disposizioni normative e interpretative di questi ultimi anni. Di particolare interesse l’articolo 2 in cui viene stabilito che la disciplina del contratto è completamente rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. Un altro aspetto significativo riguarda il regime sanzionatorio: viene confermato – in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto – il previgente impianto sanzionatorio ma – l’ispettore, prima di procedere con la sanzione, deve “obbligare” il datore di lavoro, attraverso un provvedimento di disposizione, a effettuare la formazione non svolta nell’ambito di un periodo congruo messo a disposizione. Inoltre, per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive (mancanza della forma scritta del contratto e del piano individuale, del divieto di retribuzione a cottimo, dell’inquadramento professionale e della presenza del tutor), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro e, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro. La legge stabilisce, inoltre, che il contratto si considera a tempo indeterminato e ciò per tutte e tre le tipologie. Resta fermo che in ciascuna di esse ci sarà un periodo in cui il datore di lavoro potrà liberamente recedere: ad esempio, al termine massimo di tre anni per l’apprendistato avviato per la qualifica professionale; al termine del periodo formativo massimo di sei anni nel contratto professionalizzante.
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