Categorie: Insights, Prassi

Tag: art. 4 dello Statuto dei lavoratori, INL, videosorveglianza


27 Mar 2019

Videosorveglianza: non occorre rinnovare la procedura per modifica degli assetti proprietari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora – per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) – si verifichi un mutamento della titolarità dell’impresa che ha installato impianti audiovisivi o altri sistemi che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa.

 

Nello specifico è stato richiesto all’INL se, in tali casi, è necessario rinnovare le procedure di accordo sindacale o autorizzative o sia sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’ispettorato.

 

Normativa di riferimento

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, oggetto di riforma nel 2015, al comma 1 statuisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • la sicurezza sul lavoro;
  • la tutela del patrimonio aziendale.

 

Inoltre è necessario, anche qualora ricorrano le suddette condizioni, che:

  • sia concluso preventivamente un accordo sindacale o, in difetto di accordo,
  • l’utilizzo sia preventivamente autorizzato dalla sede territoriale dall’INL ovvero, in alternativa – in caso di imprese con unità produttive ubicate in ambiti di competenza di più sedi territoriali – dalla sua sede centrale.

 

Le indicazioni operative dell’INL

L’INL ha chiarito che, allorquando si verifica il “mero” subentro di un’impresa in locali già dotati dei predetti impianti/sistemi, non è necessario “duplicare” le procedure (accordo sindacale/autorizzazione amministrativa) previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò, purché non siano intervenuti mutamenti dei (i) presupposti legittimanti (esigenze produttive e organizzative, per la sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) e (ii) delle modalità di funzionamento (inquadrature, coni di ripresa ecc.).

 

L’INL ritiene, però, opportuno che l’impresa subentrante:

  • comunichi gli estremi del provvedimento autorizzativo allo stesso ufficio che l’ha originariamente messo, nonché
  • renda una dichiarazione attestante che, col cambio di titolarità, non è intervenuto alcun mutamento dei presupposti legittimanti il suo rilascio né delle modalità d’uso dell’impianto/sistema.

 

In ogni caso l’INL precisa che è vietata qualsivoglia eventuale modalità di utilizzo degli impianti diversa da quelle già autorizzate, pena, come nel caso di mutamento dei presupposti legittimanti, l’onere di dover ripetere le descritte procedure autorizzative.

 

Notizie correlate:

 

https://www.delucapartners.it/news/2018/controlli-a-distanza-dei-lavoratori-le-ulteriori-indicazione-operative-dellispettorato/

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