Sicurezza sul lavoro: valutazione rischi in 30 giorni
Dal 20 agosto 2009 sono in vigore alcuni nuovi obblighi e procedure in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento.
Il Centro Studi di De Luca & Partners gestisce e coordina le attività di ricerca, formazione (interna e esterna) ed editoriali in materia di diritto del lavoro, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa degli enti.
De Luca & Partners, infatti, investe nello studio e nella divulgazione delle materie di sua competenza e per questo collabora con testate quali il Sole 24 Ore e con le principali riviste specialistiche.
Dal 20 agosto 2009 sono in vigore alcuni nuovi obblighi e procedure in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1778/2009 precisa che, se c’è esubero di personale, il datore di lavoro è legittimato a far usufruire le ferie ai propri dipendenti, anche in maniera forzata e per periodi notevolmente lunghi.
È stato approvato dal Governo il c.d. provvedimento anticrisi, un decreto legge contenente alcune novità in materia di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha posticipato al 16 agosto 2009 la scadenza per la notifica all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2009 (Legge 203/08), dalla c.d. manovra anticrisi (ossia il D.L. 185/08 convertito nella Legge 02/09) e dal c.d. decreto incentivi (D.L. 05/09 convertito nella Legge 33/09), e in conseguenza dell’intesa raggiunta tra Stato e Regioni raggiunta il 12 febbraio 2009, sono già stati sottoscritti diversi accordi quadro tra Regioni, parti sociali, Ministero del Lavoro ed INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) per rendere operativi gli ammortizzatori sociali in deroga, destinati a tutte le tipologie di lavoro subordinato.
L’accordo sottoscritto in Lombardia per gli ammortizzatori in deroga
Il Tribunale di Milano ha stabilito che è legittima la risoluzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto quando il progetto si è realizzato, e non ha alcuna ragione la pretesa di proroga del rapporto di collaborazione per maternità, per il periodo successivo all’avvenuta realizzazione del progetto.
Il Tribunale di Trento, con ordinanza ex articolo 669-sexies cod. proc. civ., confermata dal Tribunale in fase di reclamo il 31 marzo 2009, ha ordinato ad un dipendente di comunicare al datore di lavoro la password di accesso alle cartelle del proprio PC e delle aree del server aziendale a lui riservate dal momento che l’uso degli strumenti era soltanto di tipo professionale.