Il 30 maggio 2019, in considerazione della pubblicazione del dato dell’indice Ipca da parte dell’Istat, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto previsto nel CCNL del 26 novembre 2016, hanno, con proprio verbale, concordato i nuovi importi dei minimi tabellari per il periodo 1° giugno 2019 – 31 maggio 2020.

 

Di seguito si riporta la tabella recante i “nuovi” livelli retributivi mensili:

 

Categorie

Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2018

Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2019

1.310,80

1.321,29

1.446,92

1.548,50

3a

1.604,53

1.617,37

3° Super

1.639,20

1.652,31

4a

1.673,87

1.687,26

5a

1.792,65

1.806,99

5aSuper

1.921,46

1.936,83

6a

2.061,41

2.077,90

7a

2.301,37

2.319,78

8° Quadri

2.356,52

2.375,37

 

Nel medesimo incontro le parti, oltre ad aver confermato le precedenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo, hanno definito i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità, come si evince dalle tabelle sotto riportate

 

Indennità di trasferta forfettaria

 

Tipologia

Importi dal 1° giugno 2019

Trasferta intera

43,59

Pasto meridiano o serale

11,84

Pernottamento

19,91

 

 

Indennità di reperibilità

Livelli

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

 

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

Superiore al 5a

6,70

11,01

11,60

44,51

45,10

49,41

4° e 5°

5,83

9,15

9,81

38,30

38,96

42,28

1°, 2°, 3° e 3S

4,90

7,36

7,95

31,86

32,45

34,91

 

Il 6 giugno 2017, dando seguito a quanto definito nell’Accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, hanno adeguato i valori dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata. Non solo. Nell’accordo sono state anche adeguate l’indennità spettante in caso di trasferta e l’indennità di reperibilità nonché calcolate le nuove percentuali per il lavoro a cottimo.  In particolare, le parti stipulanti hanno ritoccato la misura del trattamento di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi, a decorrere dal 1° giugno 2017, sono i seguenti: (a) trasferta intera, Euro 42,85; (b) quota per il pasto meridiano o serale, Euro 11,73; (c) quota per il pernottamento, Euro 19,39. Resta invariato che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento. Per quanto concerne la reperibilità, le parti stipulanti hanno, tra le altre, previsto (a) che può essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: (i) oraria, (ii) giornaliera e (iii) settimanale; (b) che quella settimanale non può eccedere le due settimane consecutive su quattro e non deve comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi; (c) i nuovi valori, spettanti a decorrere dal 1° giugno 2017, della relativa indennità avente natura retributiva. Con riferimento, invece, al lavoro a cottimo è stato stabilito che le relative tariffe devono essere fissate dall’azienda così da garantire al lavoratore “di normale capacità e operosità” nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore a determinate percentuali dei minimi di paga che vanno dall’0,87% per la prima Categoria all’1,01% per la 5° Categoria Super.