L’INPS, con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, ha fornito istruzioni operative in merito alla fruizone del congedo parentale per emergenza COVID-19 e all’incremento dei permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entrambi previsti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Quadro normativo di riferimento

La circolare in esame ha ad oggetto le misure speciali introdotte dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legge 18 del 17 marzo scorso (cd. “Decreto Cura Italia”, di seguito il “Decreto”), volte ad agevolare famiglie e lavoratori a fronte dell’emergenza epidemiologica in atto.

Nel merito, l’art. 23 del Decreto introduce un congedo parentale straordinario per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto dal DPCM del 4 marzo 2020.

Il congedo, della durata complessiva di 15 giorni, è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. In alternativa al menzionato congedo è stata altresì riconosciuta ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni la possibilità di fruire di un bonus da 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’articolo 24 del Decreto, invece, ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Tali misure trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi e affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo.

Periodo di fruizione del congedo e relativa indennità

L’Istituto, con la circolare in commento, ha diramato le modalità operative per poter fruire del congedo, specificando, al tempo stesso, che i genitori dipendenti del settore pubblico dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

La fruizione del congedo straordinario che, come detto, può avvenire per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi a partire dal 5 marzo 2020, è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Ciò a condizione che, nell’ambito dello stesso, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Modalità operative per la fruizione del congedo

  • Genitori lavoratori del settore privato 

Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi possono beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale ordinario. In particolare, il nuovo congedo straordinario riconosce ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’INPS specifica che (i) il computo delle giornate e il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale e (ii) la tutela viene riconosciuta anche ove siano stati già raggiunti i limiti individuali di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale.

Invece, ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, pur essendo riconosciuto il congedo, ossia il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei  servizi  educativi e delle attività didattiche, non viene riconosciuta la corresponsione di alcuna indennità.

Coloro che intendano usufruire del congedo dovranno:

  • presentare domanda sia al proprio datore di lavoro che all’INPS, ove abbiano figli di età non superiore ai 12 anni;
  • presentare domanda solo al proprio datore di lavoro che, successivamente, provvederà a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, ove abbiano figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni;
  • non presentare una nuova domanda di congedo COVID-19 ove abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, potendo così proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni già fruiti saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. 
  • Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario. Il congedo COVID-19, infatti, garantisce ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Analogamente anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene ampliata la tutela che passa dal riconoscimento di un’indennità pari al 30% della retribuzione prevista solo in caso di figli fino a 1 anno di età, a un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i genitori lavoratori con figli fino ai 12 anni di età.

  • Bonus baby-sitting:

Il Decreto  ha previsto anche un’agevolazione alternativa per i soggetti destinatari del congedo di cui sopra che potranno richiedere un bonus per servizi di baby-sitting fino ad un importo massimo complessivo di 600 euro che, può arrivare fino a 1.000 euro complessivi, per i lavoratori del settore sanitario, difesa e sicurezza.

L’INPS, con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, ha fornito le istruzioni operative per poter richiedere tale bonus, specificando che ne potranno beneficiare i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni ma anche coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché gli stessi alla data del 5 marzo rientrassero nel limite di età prescritto.

Tale limite d’età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L’Istituto, riprendendo quanto già sancito dal Decreto, ha chiarito che la prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992

L’articolo 24 del Decreto, come anticipato, ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge n. 104/92. Pertanto, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già garantiti dalla citata legge, di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei mesi di marzo e aprile.

L’INPS ha specificato che i 12 giorni possono anche essere fruiti consecutivamente nel corso di un solo mese o, ancora, frazionati in ore.

Viene confermata, inoltre, la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni.