Il Fondo Nuove competenze, introdotto dal c.d. Decreto Rilancio e rifinanziato dal Decreto Agosto, rientra tra quelle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al Fondo, istituito presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), possono accedere le aziende che hanno stipulato accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per gestire le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Con Decreto del 22 gennaio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la stipula degli accordi sindacali e per la presentazione all’ANPAL delle domande di accesso al Fondo. L’ANPAL ha, altresì, pubblicato il 17 febbraio 2021 il decreto direttoriale n. 69 con cui ha recepito i nuovi termini, modificando quelli per la fase istruttoria così da consentire di completare tutte le attività previste, anche in termini di spesa, entro il 31 dicembre 2021. C’era molta attesa da parte delle aziende, in quanto lo scorso 31 dicembre era scaduto il precedente termine per stipulare tali accordi. Anche per quest’anno gli accordi collettivi dovranno prevedere, tra l’altro, i progetti formativi, il numero di addetti coinvolti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (il limite massimo resta 250 ore).

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Il Fondo Nuove Competenze (“FNC”) è stato introdotto dall’articolo 88, comma 1, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e successivamente modificato dall’articolo 4 del c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Si tratta di uno strumento introdotto nel contesto emergenziale con una duplice finalità: da un lato quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro; dall’altro, quella di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il FNC, istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), prevede, infatti, risorse da destinare agli oneri relativi alle ore di formazione dei dipendenti, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, a fronte di una rimodulazione dell’orario di lavoro.

Con l’accesso al FNC il datore di lavoro ha, quindi, un vantaggio immediato, ovverosia una riduzione significativa del costo del lavoro, con la possibilità di coniugare la riduzione dell’orario con la formazione, a differenza di quanto accade con altri istituiti di sostegno, quali, ad esempio, la cassa integrazione.

I soggetti che possono accedere a tale fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo, ma a parità di stipendio tenendo conto delle modifiche introdotte al mercato del lavoro dall’emergenza Covid.

Per accedere al FNC occorre, in primo luogo, sottoscrivere con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le Rsa/Rsu un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale, che individui:

  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Oltre all’accordo con le OO.SS., è necessaria l’elaborazione di un progetto per lo sviluppo delle competenze che individui gli obiettivi di apprendimento, i soggetti destinatari ed erogatori della formazione, nonché le modalità di svolgimento e la durata del percorso.

Una volta perfezionato l’accordo sindacale e il progetto formativo, le aziende potranno presentare le relative domande all’ANPAL, chiedendo il rimborso dei costi del lavoro (retribuzione e contributi) per le ore dedicate alla formazione (nella misura massima di 250 ore per lavoratore, da svolgere in un arco temporale di 90/120 giorni).

Con riferimento all’accordo sindacale, si precisa che il Decreto Interministeriale attuativo del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il successivo 22 ottobre, ha indicato quale data ultima per poter stipulare gli accordi collettivi prodromici all’accesso al Fondo il 31 dicembre 2020.

Si segnala, tuttavia, che, come preannunciato dalla ministra Dott.ssa Catalfo, vi sarà una proroga che renderà utilizzabile questo interessante strumento anche nel 2021.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (n.d.r. il cosiddetto, Decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra l’altro è intervenuta integrando il co. 1 dell’art. 90 “Lavoro Agile”, con riferimento al Lavoro Agile nel settore del lavoro privato.

La novella normativa ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2, in ragione:

  • dell’età o  
  • della condizione di rischio derivante
  • da immunodepressione,
  • da esiti di patologie oncologiche o
  • dallo svolgimento di terapie salvavita o, 
  • comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del presente decreto[1], a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Ci si auspicava un intervento chiarificatore in sede di conversione con riferimento alla infelice formulazione del co. 4 del citato art. 90 del Decreto Rilancio a fronte del quale  “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e  comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile  disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.


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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.

È stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di seguito vengono analizzate le principali novità concernenti i profili lavoristici introdotti dalla Legge di conversione:

  • Ammortizzatori sociali
  • Viene recepito quanto disposto dal D.L. n. 52/2020 in merito alla fruizione delle 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale. In particolare, viene previsto che le 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale inizialmente stanziate per il periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020 possono essere fruite anche antecedentemente al 1° settembre 2020.
  • La fruizione anticipata è subordinata all’avvenuto integrale utilizzo, da parte del datore di lavoro richiedente, delle 14 settimane riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 18 settimane di integrazione salariale.
  • Congedi parentali
  • Viene esteso dal 31 luglio al 31 agosto 2020 il periodo entro il quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni (e senza limite di età per i genitori lavoratori con figli in stato disabilità o disabili in stato di gravità accertata) possono richiedere un congedo retribuito al 50%, fino ad un massimo di 30 giornate usufruibili in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi già fruiti prima dell’entrata in vigore della legge.
  • Trasferimento di azienda: durata minima della fase di consultazione sindacale
  • Fino al 17 agosto 2020, la fase di consultazione sindacale di cui all’art. 47, comma 2, L. n. 428/90, non potrà avere una durata inferiore a quarantacinque giorni, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo.
  • Estensione del diritto al lavoro agile ai soggetti maggiorente esposti a rischio di contagio
  • Il diritto al lavoro agile previsto per i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato con almeno un figlio minore di anni 14, viene esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Ciò a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
  • Proroga dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato anche in regime di somministrazione
  • Il termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.

In edicola con Il Sole 24 Ore di domani, sabato 23 maggio, lo speciale dedicato alle regole sul lavoro del Decreto Rilancio. Vittorio De Luca, con Antonella Iacobellis e Alessandra Zilla, ha firmato il contributo dello Studio in materia di sicurezza e salute sul lavoro e cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate.

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