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Tag: diritto del lavoro, NASPI


27 Apr 2026

NASpI e dimissioni per trasferimento oltre 50km: per la Cassazione non basta la distanza, va provato l’inadempimento del datore di lavoro 

Con la recente ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di disoccupazione (NASpI) a seguito di dimissioni per giusta causa dovute a trasferimento del lavoratore. La Corte ha statuito che il riconoscimento della NASpI al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa di dimissioni e la conseguente disoccupazione involontaria. 

Il fatto affrontato 

La controversia trae origine dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l’indennità di disoccupazione, a seguito delle proprie dimissioni rassegnate per giusta causa in conseguenza del trasferimento della sede di lavoro disposto dal datore. 

In primo grado, il Tribunale competente aveva rigettato la domanda del lavoratore. 

Successivamente, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 50/2025, ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni del lavoratore. La Corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento della sede lavorativa a una distanza considerevole (da Genova a Catania), superiore a 50 km dalla residenza del dipendente, integrasse di per sé una giusta causa di recesso. Secondo i giudici d’appello, tale situazione configurava una “grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto“, a prescindere dalla necessità di accertare un effettivo inadempimento da parte del datore di lavoro. 

La decisione della Corte di Cassazione 

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’Istituto previdenziale ha sostenuto che la Corte territoriale avesse errato nel riconoscere la giusta causa delle dimissioni senza prima verificare l’illegittimità del trasferimento, ossia l’assenza delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., legittimano il provvedimento datoriale. Solo un trasferimento illegittimo, secondo l’INPS, può configurare un grave inadempimento del datore di lavoro tale da giustificare le dimissioni per giusta causa e, di conseguenza, il diritto alla NASpI. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’INPS. Gli Ermellini hanno chiarito che, per ottenere la NASpI a seguito di dimissioni, non è sufficiente una generica situazione di difficoltà, ma è necessario che le dimissioni siano qualificate come “per giusta causa” ai sensi dell’art. 2119 c.c.. Tale nozione presuppone una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, e che sia riconducibile a un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro. 

La Corte ha specificato che la Corte d’Appello ha errato nel valorizzare esclusivamente l’elemento oggettivo della notevole distanza della nuova sede di lavoro, omettendo di compiere l’accertamento fondamentale sull’esistenza di un inadempimento datoriale. Infatti, il diritto all’indennità di disoccupazione è precluso quando il lavoratore rinuncia spontaneamente al posto di lavoro pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto. Nel caso del trasferimento, la possibilità di proseguire il rapporto esiste qualora il trasferimento sia legittimo, ovvero sorretto da valide ragioni tecniche, organizzative e produttive. 

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito, per riconoscere il diritto alla NASpI, avrebbe dovuto accertare se il trasferimento fosse illegittimo e, quindi, se costituisse un inadempimento del datore di lavoro idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. 

Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del merito, attenendosi al principio di diritto sopra riportato. 

Nota bene 

E’ opportuno rilevare che con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018 l’Inps aveva riepilogato alcuni principi in materia di perdita involontaria dell’occupazione ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, accordandola anche nel caso cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.  

L’Inps, quindi, riconosce il diritto alla Naspi nel caso di risoluzione consensuale del rapporto conseguente al trasferimento, ma non anche in caso di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento (a meno che non venga dimostrato in giudizio l’inadempimento datoriale).  

La Corte di Cassazione, nella ordinanza in commento, ha aderito ai principi indicati dall’Inps. 

Tuttavia, occorre precisare che un orientamento giurisprudenziale di merito molto recente (Tribunale Di Milano, Sentenza n. 4400 del 9 Ottobre 2024; Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n.1663 del 13 dicembre 2024; Tribunale Di Catania, Sentenza n.973 del 4 Marzo 2025, Tribunale Di Monza, Sentenza n.582 del 6 Maggio 2025) ha adottato una visione più sostanziale e opposta rispetto alla pronuncia in esame, riconoscendo il diritto alla NASpI anche in caso di dimissioni per giusta causa per trasferimento senza necessità di prova dell’inadempimento datoriale. 

L’argomentazione principale di tale giurisprudenza di merito si basa sulla discriminazione che si verrebbe a creare rispetto all’ipotesi, pacificamente ammessa dall’INPS, della risoluzione consensuale del rapporto. L’Istituto, infatti, riconosce la NASpI al lavoratore che risolve consensualmente il rapporto a seguito del rifiuto di un trasferimento oltre i 50 km / 80 minuti. 

La giurisprudenza ha quindi affermato che non vi è ragione logica per trattare diversamente le dimissioni del lavoratore, basate sulle medesime ragioni oggettive di disagio, rispetto alla risoluzione consensuale. In entrambi i casi, la scelta del lavoratore di interrompere il rapporto non è libera, ma è “indotta” da una decisione unilaterale del datore di lavoro che comporta una “notevole variazione delle condizioni di lavoro”  

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