Categories: Insights, Publications


7 Nov 2016

“The new opportunities for second tier collective bargaining negotiations ” (Il Giornale di Vicenza – Idea Enterprise, 08 November 2016 – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

L’evoluzione del contesto economico-sociale degli ultimi anni ha irrimediabilmente condizionato l’universo lavoristico. La globalizzazione, il crescente peso della concorrenza e il conseguente aumento della disoccupazione sono tra le principali cause di tale mutamento. Nel contesto economico attuale, la contrattazione collettiva nazionale – tradizionalmente considerata quale baluardo della stabilità e della regolarità dei rapporti di lavoro – dimostra sempre più spesso i propri limiti. Appare, dunque, evidente l’incapacità dei cosiddetti CCNL di rispondere adeguatamente alle esigenze di specifici settori produttivi, rappresentando un ostacolo all’incremento della produttività ed efficienza di cui le aziende italiane in particolare hanno bisogno. Non a caso, a partire dal 2010, sia le parti sociali, sia il legislatore hanno introdotto alcune disposizioni contrattuali e legislative tese a potenziare la contrattazione di secondo livello, anche attraverso la possibilità di deroga ai CCNL e alle disposizioni di legge. Ciò a vantaggio delle piccole-medio imprese. Infatti, l’utilizzo della contrattazione di 2° livello permette a quest’ultime di poter amministrare le dinamiche aziendali nel modo più funzionale possibile. Difatti, le aziende possono, di concerto con le organizzazioni sindacali, in quegli ambiti non regolati nello specifico dalla contrattazione collettiva nazionale, decidere in che modo organizzare, in particolare, la forza lavoro, permettendo di adattare le regole aziendali alle peculiarità della realtà aziendale di riferimento. Tale meccanismo contribuisce a rendere maggiormente competitiva la società che, se debitamente assistita da legali esperti in materia, potrà certamente ottimizzare i propri processi produttivi. In tal senso, il legislatore con l’art. 8 del d.l. 138 del 2011 (convertito in l. n. 148/2011), ha disposto che “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati (…) finalizzate alla maggiore occupazione, (…) agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali (…) “. La disposizione legittima la realizzazione di specifiche deroghe in peius rispetto a quanto pre¬visto dal CCNL e/o dalla legge, purché funzionali a garantire la stabilità dell’impresa e a favorire l’occupazione. Lungo questo crinale, altro passo in avanti si è avuto con il d.lgs. n. 81/2015 che per la prima volta mette sullo stesso piano i contratti collettivi tout court, disponendo all’art. 51 che “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali”. Per fare solo qualche esempio, adesso alla contrattazione collettiva aziendale è demandata la disciplina dello “ius variandi” in caso di riorganizzazione aziendale, attraverso l’individuazione delle ipotesi legittimanti il demansionamento. Inoltre, importantissimo appare il ruolo della stessa in punto di contratti a termine, passibili d’essere temporalmente prolungati in specifici casi individuati dalla contrattazione aziendale, nonché per quel che attiene alla disciplina del periodo di prova, del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e del comporto nel part-time, modulabili in base all’arti-colazione dell’orario di lavoro in azienda. La con-trattazione di secondo livello ha, dunque, raggiunto una centralità senza precedenti, consegnando alle piccole-medie imprese strumenti utili e necessari, come si diceva, a favorirne l’efficienza.

Subscribe to our newsletter

Contact

Need information? Write to us and our team of experts will respond as soon as possible.

Fill in the form

More news and insights

8 Jul 2026

Pay transparency: one month after its entry into force, two approaches are emerging in the market (The Platform, 8 July 2026 – Vittorio De Luca, Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Since 7 June, EU rules aimed at strengthening the principle of equal pay between men and women for the same work or for work of equal value have…

2 Jul 2026

Did you know…? As of 7 June 2026, Legislative Decree No. 96/2026 is fully in force

As of 7 June 2026, Legislative Decree No. 96/2026 is fully in force. It also introduces into the Italian legal system a structured framework on pay transparency, with…

2 Jul 2026

Failure to serve disciplinary charges does not render the dismissal null and void: italian supreme court confirms no reinstatement remedy for employers below the statutory workforce threshold

Principle of Law In its recent judgment No. 17283 of 1 June 2026, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) examined the legal consequences arising from the employer's…

2 Jul 2026

AI and the employment relationship: initial guidance from the implementing decrees and data protection implications

Following the preliminary approval by the Council of Ministers, on 10 June 2026, of the first draft legislative decrees implementing the enabling law on artificial intelligence (Law No.…

1 Jul 2026

Sustainability, Responsibility, and the Future: A Commitment That Grows with Time

As we celebrate our 50th anniversary, we have chosen to look to the future with the same care and dedication with which we preserve our roots. Those roots…

25 Jun 2026

Pay Equity and Pay Transparency: What Will Change in Italy (People are People, 25 June 2026 – Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

With Legislative Decree No. 96 of 7 May 2026, which entered into force on 7 June 2026, Italy transposed Directive (EU) 2023/970 on pay transparency, becoming one of…