Categories: Insights, Publications


7 Nov 2016

“The new opportunities for second tier collective bargaining negotiations ” (Il Giornale di Vicenza – Idea Enterprise, 08 November 2016 – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

L’evoluzione del contesto economico-sociale degli ultimi anni ha irrimediabilmente condizionato l’universo lavoristico. La globalizzazione, il crescente peso della concorrenza e il conseguente aumento della disoccupazione sono tra le principali cause di tale mutamento. Nel contesto economico attuale, la contrattazione collettiva nazionale – tradizionalmente considerata quale baluardo della stabilità e della regolarità dei rapporti di lavoro – dimostra sempre più spesso i propri limiti. Appare, dunque, evidente l’incapacità dei cosiddetti CCNL di rispondere adeguatamente alle esigenze di specifici settori produttivi, rappresentando un ostacolo all’incremento della produttività ed efficienza di cui le aziende italiane in particolare hanno bisogno. Non a caso, a partire dal 2010, sia le parti sociali, sia il legislatore hanno introdotto alcune disposizioni contrattuali e legislative tese a potenziare la contrattazione di secondo livello, anche attraverso la possibilità di deroga ai CCNL e alle disposizioni di legge. Ciò a vantaggio delle piccole-medio imprese. Infatti, l’utilizzo della contrattazione di 2° livello permette a quest’ultime di poter amministrare le dinamiche aziendali nel modo più funzionale possibile. Difatti, le aziende possono, di concerto con le organizzazioni sindacali, in quegli ambiti non regolati nello specifico dalla contrattazione collettiva nazionale, decidere in che modo organizzare, in particolare, la forza lavoro, permettendo di adattare le regole aziendali alle peculiarità della realtà aziendale di riferimento. Tale meccanismo contribuisce a rendere maggiormente competitiva la società che, se debitamente assistita da legali esperti in materia, potrà certamente ottimizzare i propri processi produttivi. In tal senso, il legislatore con l’art. 8 del d.l. 138 del 2011 (convertito in l. n. 148/2011), ha disposto che “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati (…) finalizzate alla maggiore occupazione, (…) agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali (…) “. La disposizione legittima la realizzazione di specifiche deroghe in peius rispetto a quanto pre¬visto dal CCNL e/o dalla legge, purché funzionali a garantire la stabilità dell’impresa e a favorire l’occupazione. Lungo questo crinale, altro passo in avanti si è avuto con il d.lgs. n. 81/2015 che per la prima volta mette sullo stesso piano i contratti collettivi tout court, disponendo all’art. 51 che “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali”. Per fare solo qualche esempio, adesso alla contrattazione collettiva aziendale è demandata la disciplina dello “ius variandi” in caso di riorganizzazione aziendale, attraverso l’individuazione delle ipotesi legittimanti il demansionamento. Inoltre, importantissimo appare il ruolo della stessa in punto di contratti a termine, passibili d’essere temporalmente prolungati in specifici casi individuati dalla contrattazione aziendale, nonché per quel che attiene alla disciplina del periodo di prova, del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e del comporto nel part-time, modulabili in base all’arti-colazione dell’orario di lavoro in azienda. La con-trattazione di secondo livello ha, dunque, raggiunto una centralità senza precedenti, consegnando alle piccole-medie imprese strumenti utili e necessari, come si diceva, a favorirne l’efficienza.

Subscribe to our newsletter

Contact

Need information? Write to us and our team of experts will respond as soon as possible.

Fill in the form

More news and insights

8 Apr 2026

Management of corporate email after termination of employment: the limits according to the Italian Data Protection Authority

The Italian Data Protection Authority (i.e. “Garante per la protezione dei dati personali”) has once again provided guidance on how employers should manage corporate email accounts after the…

8 Apr 2026

Oral dismissal: the burden of proof on the employee

With order no. 4077 of 23 February 2026, the Italian Supreme Court addressed the issue of oral dismissal, holding that an employee challenging the termination of the employment…

8 Apr 2026

DID YOU KNOW THAT… incompatibility between colleagues may justify the transfer of an employee? 

The Italian Supreme Court, with order no. 4198 of 25 February 2026, held that an employee’s transfer may be lawfully implemented also in the presence of a situation…

7 Apr 2026

The boundary between rest and inactivity in the management of working hours (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

In the organizational language of companies, terms such as “breaks,” “waiting times,” or “downtime” are often used. In operational practice, these expressions tend to be treated almost as…

17 Mar 2026

Equal pay: green light for the decree on pay equality and wage transparency (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone and Martina De Angeli, professionals at the De Luca & Partners firm, author this article dedicated to the draft legislative decree approved last February 5 by…

16 Mar 2026

Illegitimacy of staff leasing due to violation of the principle of temporariness (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

With judgment no. 4493 of December 19, 2025, the Court of Milan addressed the issue of indefinite-term labor supply (so-called staff leasing). In particular, the Court clarified that,…