Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha affermato che, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa, il trasferimento d’azienda così come non incide negativamente sulla continuità dei rapporti di lavoro e sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali rapporti, non osta di per sé alla continuità delle cariche e delle competenze sindacali interne instaurate sulla base dei rapporti di rappresentanza preesistenti. Ciò soprattutto quando il trasferimento riguarda tutti i lavoratori costituenti la “base elettorale” del rappresentante sindacale, anch’egli passato alle dipendenze dell’impresa cessionaria. Nel caso di specie, una azienda del terziario, dopo aver acquisito 4 rami d’azienda, informava i sindacati che (i) avrebbe applicato ai dipendenti ceduti il proprio CCNL, sostituendo così quello originariamente applicato e, per l’effetto, (ii) le RSA di tali rami erano “automaticamente e immediatamente decadute”. Secondo il Tribunale non appare coerente con le finalità dell’art. 6 della Direttiva 2001/23/CE una interpretazione che abbia come effetto quello di privare i lavoratori ceduti della propria rappresentanza sindacale in un contesto delicato quale è quello del trasferimento d’azienda, con un meccanismo di “decadenza automatica e immediata” destinato a determinare, peraltro, un profondo squilibrio tra le due parti delle relazioni sindacali