Le parti possono prevedere nel contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/2015, clausole elastiche relative alla (i) variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero (ii) variazione in aumento della sua durata. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, salvo che le parti non abbiano raggiunto intese differenti. Qualora le clausole elastiche non siano previste dai contratti collettivi, le stesse possono essere pattuite dalle parti davanti alle commissioni di certificazione.