L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021, ha istituito i codici tributo “1860” e “1861” per il versamento degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, prorogato per ulteriori cinque anni.

I lavoratori possono optare per tale regime versando un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

L’aliquota del 10% si dimezza se, al momento dell’esercizio dell’opzione, il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, ed è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale in Italia, dopo il suo trasferimento o, ancora, nei 12 mesi precedenti, oppure ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento.

Il pagamento della somma nelle percentuali di cui sopra, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato tramite il modello F24 ELIDE senza la possibilità di compensazione. L’importo, inoltre, deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

I contribuenti, per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, possono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 3 marzo 2021, che ha definito le modalità di esercizio dell’opzione, ossia entro il 30 agosto 2021.