La Corte di Cassazione, con la sentenza 6750 del 10 marzo 2020, ha osservato che il lavoratore, reintegrato a seguito di un ordine del giudice, non può essere demansionato. Il datore di lavoro che lascia inattivo il lavoratore è tenuto a risarcirgli l’eventuale danno biologico subito.

I fatti

Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore, accogliendo la domanda volta al ristoro dei danni dallo stesso subiti per effetto del demansionamento e respingendo quella volta al ristoro del danno biologico. Il demansionamento era consistito nel non essere stato il lavoratore reintegrato, all’esito dell’accertamento giudiziale della illegittimità del suo pregresso licenziamento, nella posizione di direttore di agenzia in precedenza rivestita.

La Corte d’appello adita, in parziale accoglimento dei gravami formulati dal lavoratore, condannava la banca datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico dallo stesso subito e respingeva (accogliendo parzialmente l’appello incidentale e in riforma della pronuncia di primo grado) la sua domanda volta al ristoro del danno alla professionalità e le ulteriori domande risarcitorie.

Secondo la Corte d’appello la domanda relativa al danno alla professionalità non poteva trovare accoglimento poiché il lavoratore non aveva allegato i pregiudizi patiti per effetto dell’accertato demansionamento. La Corte distrettuale, invece, accoglieva la domanda di risarcimento del danno biologico stante la “corretta deduzione” da parte del lavoratore dell’inadempimento della banca che lo aveva costretto, una volta riammesso in servizio, ad una sostanziale inattività, delle patologie contratte e del nesso tra esse e l’intervenuto demansionamento.

La Corte d’appello liquidava il danno, ponendolo integralmente a carico del datore di lavoro poiché quantificabile – nel caso concreto – nella misura del 3% di invalidità accertata dal CTU (in un contesto normativo in cui risulta indennizzabile, dall’INAIL, solo il danno pari o superiore al 6% ed escludendo correttamente, pertanto, ogni questione di danno differenziale).

Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore ricorreva in cassazione, a cui resisteva la banca che proponeva anche ricorso incidentale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda del lavoratore sul danno alla professionalità, ha confermato che lo stesso non ha allegato, per il periodo considerato, i pregiudizi scaturenti dall’accertato demansionamento. Da ciò ne consegue, secondo la Corte, che, fermo restando l’inadempimento del datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle mansioni precedenti, “non possa trovare ingresso il risarcimento del danno ulteriore, a meno di non volere, inammissibilmente, ritenere coincidente il mero demansionamento con il danno alla professionalità” (cfr. Cass. S.U. 26972/2008, n. 5067/2010, n. 24143/2010).

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente dato conto della deduzione, da parte del lavoratore, del fatto storico dell’inadempimento datoriale, che lo aveva lasciato pressoché inattivo, della indicazione delle patologie contratte e del nesso di causalità tra esse e l’intervenuto demansionamento, nonché della produzione della documentazione medica attestante la malattia e la sua dipendenza dal dedotto demansionamento.

A parere della Corte di Cassazione i giudici di merito hanno chiarito, in termini generali sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 14 ottobre 2016, n. 20807; vedi anche Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. n. 27669 del 2017 e n. 25618 del 2018), come “il mero indennizzo previdenziale non possa essere considerato esaustivo del diritto alla tutela integrale della salute, di matrice costituzionale, dovendosi ammettere risarcibilità integrale del danno biologico

Il lavoratore, infatti, ha fornito tutte le allegazioni necessarie al risarcimento di un danno totalmente a carico del datore poiché inferiore all’area coperta dell’indennizzo previdenziale.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze tutte e confermato quanto già affermato in appello.