Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019 è stata pubblicata la legge 128 di conversione del D.L. 101/2019 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (cd Decreto di impresa e crisi aziendali). La legge conferma l’inquadramento dei riders nell’ambito delle collaborazioni di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2015, con conseguente modifica della definizione generale di “rapporto di collaborazione” ricondotto al rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato si applica ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente (non più “esclusivamente”) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (abrogata la precisazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”). Viene previsto che (i) i contratti di lavoro dei riders devono essere stipulati per iscritto e (ii) i riders stessi, in caso di assenza della forma scritta, hanno diritto a una indennità risarcitoria che non potrà essere superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata avuto riguardo al comportamento tenuto dalle parti e alla gravità nonché durata della violazione. Inoltre, viene previsto che il compenso dei riders sia definito dai contratti collettivi, vietando espressamente la retribuzione a cottimo. Ai riders viene, peraltro, garantita la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.