La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 476 del 28 giugno 2021, si è pronunciata sul tema dei controlli a distanza, ritenendo pienamente utilizzabili le videoregistrazioni delle telecamere presenti all’interno dei locali aziendali.

I fatti di causa

Una società (una casa da gioco) aveva utilizzato le immagini raccolte attraverso un sistema di videosorveglianza installato nei locali aziendali, per avviare nei confronti di una dipendente due distinti procedimenti disciplinari.

In particolare, alla lavoratrice, addetta alle casse, veniva contestata una appropriazione di denaro dalla cassa aziendale attraverso vari artifizi, per colmare degli ammanchi, comunque a lei imputabili, nelle attività di pagamento delle vincite della clientela e per realizzare delle plusvalenze a proprio vantaggio.

Il Giudice della fase sommaria aveva ritenuto le videoregistrazioni pienamente utilizzabili in quanto coperte dall’accordo sindacale ai sensi della normativa in materia di controlli a distanza, individuando unicamente un vizio di mera forma nella parte in cui il datore di lavoro aveva mancato di esibire i filmati raccolti nel corso del procedimento disciplinare.

A fronte dell’opposizione proposta dalla lavoratrice, il Giudice adito riformava l’ordinanza della fase sommaria, ritenendo non utilizzabili le videoregistrazioni e quindi non provati gli illeciti, con conseguente condanna della società alla reintegra della lavoratrice nel proprio posto di lavoro (ex art. 18, comma 4 dello Statuto dei Lavoratori).

La società soccombente ricorreva così in appello.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello adita, accogliendo il ricorso della società, ha osservato che:

  • la lavoratrice era stata correttamente informata dell’installazione delle telecamere nei locali aziendali anche in quanto rappresentante sindacale;
  • la stessa spesso aveva assunto un comportamento irregolare ed eclatante attraverso “posture tipiche di chi ha furtivamente sottratto qualcosa e cerca di dissimulare la sottrazione” (comportamento, tra le altre, confermato dai colleghi);
  • i fatti addotti in entrambi i procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti erano stati provati in giudizio sia dai filmati che dalle relazioni scritte e dalle relative allegazioni.

Inoltre, interpretando l’accordo sindacale sottoscritto, la Corte d’Appello ha osservato che le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza installato potevano essere utilizzabili anche a fini disciplinari qualora fossero stati tenuti comportamenti “di particolare rilevanza o gravità”.

Per questi motivi, la Corte di Appello ritenendo il comportamento della lavoratrice “senz’altro grave e idoneo a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza dei futuri adempimenti”, ha riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti per l’intimazione di un licenziamento per giusta causa.

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